Criminalità, dalla norma antiracket sugli appalti alla stretta sui carcerati speciali - Il Sole 24 ORE
14 maggio 2009
di Nicoletta Cottone
Escluse dalle gare d'appalto le vittime di concussione o estorsione aggravata che non denuncino i fatti all'autorità giudiziaria, a meno che ricorra lo stato di necessità o di legittima difesa. Giro di vite sul cosiddetto 41-bis, il regime carcerario speciale per detenuti per reati di particolare allarme sociale. All'insegna della lotta alla criminalità organizzata l'articolo 2 del ddl sicurezza. Sul fronte della stretta al 41-bis si restringono a uno al mese i colloqui possibili, che dovranno essere sempre sottoposti a controllo auditivo, a registrazione e videoregistrazione. La permanenza all'aperto per chi è dietro le sbarre in regime speciale sarà in gruppi non superiori a 4 persone, per non più di 2 ore al giorno. Dovrà essere assicurata l'assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti.
Nuove disposizioni sui beni confiscati alla mafia e in tema di conservazione di beni sequestrati. Stretta ai benefici per i superstiti della criminalità organizzata: si potrà accedere agli aiuti pubblici solo se non ci sono rapporti di matrimonio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il quarto grado con indagati o condannati per associazione a delinquere, mafiose, per tratta di persone, sequestro di persone a scopo di estorsione, traffico di stupefacenti o contrabbando. Modifiche anche alla normativa di scioglimento dei consigli comunali e provinciali in odore di mafia. Ecco, in sintesi, le novità in tema di lotta alla criminalità organizzata.
Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento (articolo 2, comma 26). Punito con la reclusione da uno a 4 anni chi consente a un detenuto sottoposto al regime carcerario speciale di cui all'articolo 41-bis della legge 354/1975 di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni imposte. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio o da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da 2 a 5 anni.
Antiriciclaggio (articolo 2, comma 3). Integrato l'elenco dei soggetti presso i quali possono essere svolti da parte dell'Alto commissario accessi e accertamenti per verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso.
Appalti pubblici, infiltrazioni mafiose (articolo 2, commi 2 e 3). Modifiche al Dlgs 490/1994 (Disposizioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti). Per prevenire infiltrazioni mafiose, il prefetto può disporre accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi dei gruppi interforze. Il prefetto può disporre accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici. Un regolamento entro 3 mesi disciplinerà il rilascio delle comunicazioni e informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati. Integrato l'elenco dei soggetti presso i quali l'Alto commissario può eseguire accessi e accertamenti per verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso: i controlli possono essere svolti presso tutti i soggetti individuati dal decreto antiriciclaggio 231/2007.
Benefici ai superstiti della criminalità organizzata (articolo 2, comma 21). Limiti alla concessione dei benefici di legge ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata: i superstiti delle vittime della criminalità possono accedere ai benefici pubblici solo se non hanno rapporti di coniugio, di convivenza, di parentela o affinità entro il quarto grado con soggetti cui siano state applicate misure di prevenzione o indagate per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale (associazione a delinquere, associazioni di tipo mafioso anche straniere, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, riduzione e mantenimento in schiavitù, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope o finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri).
Beni confiscati alla mafia (articolo 2, comma 20). Modificata la disciplina del procedimento di destinazione dei beni immobili e aziendali confiscati alle organizzazioni criminali mafiose. La competenza dell'Agenzia del demanio per la gestione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie, prevede all'interno del procedimento di destinazione alcune novità: la stima del valore del bene immobile o aziendale e la proposta di destinazione (sempre non vincolante) sono avanzate dal dirigente regionale dell'Agenzia del demanio (anziché dal dirigente dell'ufficio provinciale del territorio); la stima è fatta sulla base del valore che risulta dagli atti giudiziari (anziché essere effettuata dal competente ufficio del territorio); la destinazione del bene confiscato è decisa dal prefetto della provincia di ubicazione del bene (e non più dal direttore generale del demanio); possibilità, da parte del prefetto, in caso di necessità, di richiedere una nuova stima del valore del bene prima di decidere sulla destinazione; obbligo, da parte del prefetto, di sentire – prima delle decisione - sia le amministrazioni interessate (eventualmente, in sede di conferenza di servizi) che i soggetti cui i beni sarebbero destinati in gestione (quindi, comuni, province e regioni interessate, Università Statali, Agenzie Fiscali, Amministrazioni dello Stato e Istituzioni culturali di rilevante interesse nazionale), è, invece, eliminato l'attuale obbligo di sentire sulla proposta di destinazione gli amministratori giudiziari dei beni confiscati; se il dirigente regionale dell'Agenzia del demanio non formula la proposta di destinazione entro i 90 giorni dalla comunicazione del tribunale del provvedimento definitivo di confisca, il Prefetto procede d'ufficio. Il termine per l'adozione del provvedimento di destinazione del bene è aumentato a da 30 a 90 giorni dalla proposta di destinazione o, in mancanza, dal decorso del termine assegnato all'Agenzia del demanio per la formulazione della proposta stessa.
Beni sequestrati (articolo 2, commi da 11 a 17). Nuove disposizioni in tema di conservazione e amministrazione dei beni sequestrati. In caso di sequestro di aziende il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione esperti in gestione aziendale dell'albo nazionale degli amministratori giudiziari, che entro 6 mesi deve presentare una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali. Sono sospese le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte di Equitalia o da altri concessionari di riscossione per i beni sequestrati o confiscati ai sensi della legge 575/1965 per i quali sia stato nominato un amministratore giudiziario. L'albo nazionale degli amministratori giudiziari è articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in gestione aziendale.
Confisca di valori ingiustificati (articolo 2, comma 7). Modifiche in tema di confisca di valori ingiustificati. In riferimento alla confisca di valori ingiustificati applicabile ai condannati per un delitto di mafia o per contrabbando aggravato, nel caso di confisca "per equivalente", la novella elimina il riferimento al "prodotto, profitto o prezzo del reato" nella determinazione del valore delle somme, dei beni e delle altre utilità da confiscare. Ai casi di confisca di valori ingiustificati si applicano le disposizioni della legge 575/1965 con la specifica elencazione delle disposizioni da applicare (articoli 2-quater e da 2-sexies a 2-duodecies).
Custodia dei beni mobili registrati (articolo 2, comma 18). Novità per la custodia dei beni mobili registrati sequestrati nel corso dei procedimenti di prevenzione antimafia. È previsto, in caso di esplicita richiesta e previo parere favorevole dell'amministratore giudiziario (se nominato), che l'autorità giudiziaria affidi in custodia giudiziale agli organi di polizia - che possono usarli anche per esigenze di polizia giudiziaria - i beni mobili registrati, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati alle organizzazioni criminali. Gli stessi beni possono essere affidati anche ad altri organi dello Stato o enti pubblici non economici che li usino per finalità di giustizia, protezione civile o tutela dell'ambiente.
Delitti di criminalità organizzata (articolo 2, comma 29). Viene inserito nel decreto legislativo 231/2001, che disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, un nuovo articolo 24-ter, che prevede sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell'ente in caso di delitti di criminalità organizzata. Sanzione pecuniaria da 400 a mille quote in caso di: associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; alla tratta di persone o all'acquisto e alienazione di schiavi; associazioni di tipo mafioso anche straniere e delitti commessi per agevolare tali associazioni; scambio elettorale politico-mafioso; sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. Sanzione da 300 a 800 quote se l'ente è ritenuto responsabile di: delitto di associazione a delinquere, diverso dall'associazione finalizzata alla riduzione in schiavitù, alla tratta di persone o all'acquisto e alienazione di schiavi; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo. In caso di condanna dell'ente dovranno inoltre essere comminate sanzioni interdittive per almeno un anno. Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa viene utilizzato stabilmente allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati.
Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime della mafia (articolo 2, commi 23 e 24). Modifiche al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime della mafia, che ha lo scopo di indennizzare le vittime dei reati di tipo mafioso che si siano costituite parti civili nei relativi procedimenti penali. La modifica esclude gli enti dalle categorie di soggetti che possono ottenere indennizzi dal fondo: per gli enti sarà possibile soltanto ottenere, a carico del fondo, un rimborso delle spese processuali.
Gare d'appalto (articolo 2, comma 19). Sono esclusi dalle gare d'appalto coloro che, essendo stati vittime di concussione o estorsione aggravata, non abbiano denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, a meno che ricorra lo stato di necessità o di legittima difesa. La circostanza deve emergere dagli indizi alla base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei 3 anni antecedenti la pubblicazione del bando.
Misure antimafia (articolo 2, commi da 4 a 6). Applicazione della legge 575/1965, in materia di misure di prevenzione, agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, anche ai soggetti indiziati di trasferimento fraudolento di valori. Viene sostituito anche il titolo della legge 575/1965, che da "Disposizioni contro la mafia", diventa "Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere". Modifiche alla legge n. 575 sulle misure di prevenzione antimafia. In particolare si consente al questore di applicare il divieto di possedere gli oggetti (dalle armi giocattolo agli spray urticanti, da prodotti pirotecnici a sostanze infiammabili). Una serie di poteri d'impulso nell'ambito dei procedimenti di prevenzione antimafia, spettano al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto dove dimora la persona.
Misure di prevenzione personali e patrimoniali (articolo 2, comma 22). Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, d'ora in poi, «indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione».
Procuratore nazionale antimafia (articolo 2, comma 1). Viene aggiunta la possibilità per il Procuratore nazionale antimafia di accedere ai registri per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione, istituiti presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali. Eliminata la parte, che aveva una portata restrittiva, relativa alla competenza del Procuratore nazionale antimafia in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia (la disposizione soppressa prevedeva che la competenza riguardasse solo i procedimenti avviati a seguito di proposta avanzata dai procuratori distrettuali e non tutti i procedimenti antimafia).
Regime carcerario speciale per detenuti per reati di particolare allarme sociale, articolo 41-bis (articolo 2, comma 25). Il regime carcerario speciale può essere applicato anche a coloro che sono detenuti o internati comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso. In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, il regime carcerario speciale può essere disposto anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell'articolo 4-bis. Novità anche sul provvedimento di applicazione: dal potere riconosciuto al ministro dell'Interno di richiedere al ministro della Giustizia l'emissione del provvedimento che dispone il regime carcerario speciale; alla durata del provvedimento (attualmente la durata è non inferiore ad 1 anno e non superiore a 2) che viene innalzata a 4 anni; alla proroga e alle modalità con cui è disposta. La proroga può essere biennale (oggi è annuale) e può essere disposta solo quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e dalla posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto (attualmente, il provvedimento è prorogabile purché non risulti che la capacità del detenuto di mantenere contatti sia venuta meno). Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività. Previsto che i detenuti sottoposti al regime carcerario speciale debbano essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, o comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria; eliminata ogni discrezionalità nell'applicazione delle condizioni detentive speciali che dovranno dunque sempre essere tutte applicate; i colloqui sono ridotti a uno al mese (oggi ne sono possibili due) e devono essere sempre sottoposti a controllo auditivo, a registrazione e a videoregistrazione; il colloquio telefonico mensile può essere autorizzato solo nei confronti di coloro che non effettuano colloqui; con i difensori potrà effettuarsi, fino a un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari; la permanenza all'aperto non potrà svolgersi in gruppi superiori a 4 persone (attualmente sono possibili gruppi fino a 5 persone) e non potrà protrarsi per più di 2 ore al giorno (contro le attuali 4); devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi. Cambia la procedura di impugnazione dei decreti ministeriali. Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni in materia di partecipazione al dibattimento a distanza.
Registri dei procedimenti di prevenzione (articolo 2, comma 8). I registri dei procedimenti di prevenzione, istituiti presso le procure della Repubblica e le cancellerie dei tribunali, possono essere anche informatici. Nei registri deve essere effettuata l'immediata annotazione nominativa delle persone (fisiche e giuridiche) nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali. Il questore e il direttore della Dia debbano dare immediata comunicazione alla competente procura della Repubblica della proposta di misura personale e patrimoniaIe da presentare al Tribunale competente.
Scioglimento dei consigli comunali e provinciali in odore di mafia (articolo 2, comma 30). Modifiche alla normativa in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali in conseguenza di fenomeni di infiltrazioni e di condizionamenti di tipo mafioso. Gli elementi da cui emergono i collegamenti o i condizionamenti di tipo mafioso, che determinano lo scioglimento dei consigli degli enti locali, devono essere "concreti, univoci e rilevanti". È stata introdotta anche una specificazione della fattispecie del condizionamento. È il prefetto a procedere alla verifica della sussistenza degli elementi richiesti per lo scioglimento di norma attraverso l'accesso presso l'ente interessato in virtù dei poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del ministro dell'Interno in materia di contrasto alla criminalità organizzata. Disciplinate in modo più puntuale la procedura di scioglimento di competenza del prefetto e l'eventualità che non sussistano i presupposti per la proposta di scioglimento. Le elezioni degli organi sciolti si svolgono in occasione del turno annuale ordinario. Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La durata dello scioglimento può essere prorogata con provvedimento adottato non oltre il 50° giorno dalla scadenza dello scioglimento. Gli amministratori locali che con le loro condotte abbiano determinato lo scioglimento del consiglio dell'ente locale non possono essere candidati nel primo turno elettorale successivo allo scioglimento nelle elezioni per il rinnovo dei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali che si svolgono nella regione in cui si trova l'ente il cui consiglio sia stato sciolto. La non candidabilità deve essere dichiarata con un provvedimento definitivo di carattere giurisdizionale.
Sequestro preventivo (articolo 2, commi 9 e 10). Nuove modalità di esecuzione del sequestro preventivo in relazione alla natura del bene. La misura si esegue sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo, in quanto applicabili; sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici; sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa; sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese; sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società o beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nel relativo Albo nazionale la cui istituzione è prevista dal provvedimento in esame (restano esclusi i beni che affluiscono al neonato Fondo giustizia). Con decreto motivato del giudice, la custodia dei beni sequestrati può, comunque, essere affidata a soggetto diverso dall'amministratore giudiziario.
14 maggio 2009
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