Friday, 15 May 2009

Sicurezza, dalle ronde all'uso dello spay al peperoncino

Sicurezza, dalle ronde all'uso dello spay al peperoncino - Il Sole 24 ORE
14 maggio 2009
di Nicoletta Cottone

Ronde, spray al peperoncino, stretta sulle patenti. Sono molte le novità contenute nel pacchetto sicurezza pubblica, raggruppato nei 66 commi che costituiscono l'articolo 3 del provvedimento, introdotto dal terzo maxiemendamento del governo nel ddl sicurezza. Oltre all'arrivo delle ronde, fra le novità viene introdotto nell'ordinamento il delitto di "Impiego di minori nell'accattonaggio", punito con la reclusione fino a 3 anni e la decadenza della patria potestà del genitore. Istituito un registro nazionale per le persone senza fissa dimora. Carcere da 3 mesi a un anno e multe da mille a 3mila euro per i writers che danneggiano il patrimonio storico-artistico. Mano pesante anche con chi sporca le strade gettando rifiuti dai finestrini delle auto: si rischiano da 500 a mille euro di sanzione.

Sarà autorizzato l'uso dello spray al peperoncino a scopo di autodifesa. Viene introdotto un nuovo illecito amministrativo, punito con una sanzione fino a mille euro, per la vendita ai minori di bombolette spray con vernici non biodegradabili. I buttafuori dei locali di intrattenimento dovranno obbligatoriamente essere iscritti in un elenco ad hoc tenuto dal prefetto e non potranno usare armi o oggetti "atti a offendere".

Stretta anche sulle patenti per chi guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti. Attenzione ai requisiti morali per il rilascio della patente. Arrivano nuovi poteri per i sindaci in materia di occupazione abusiva di suolo pubblico. Sono state introdotte aggravanti per furti e rapine se il malcapitato è colpito sui mezzi pubblici, all'uscita di istituti di credito o uffici postali, ai bancomat. Ecco, nel dettaglio, le novità sul fronte della sicurezza.

Accattonaggio (articolo 3, comma 19). Introdotto nell'ordinamento il delitto di "Impiego di minori nell'accattonaggio" (articolo 600-octies del codice penale). Punito con la reclusione fino a 3 anni chi si avvale di minori di 14 anni per mendicare o consenta che il minore, sottoposto alla sua autorità o affidato alla sia custodia o vigilanza, mendichi. Prevista la decadenza della patria potestà del genitore, l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente l'amministrazione di sostegno, tutela e cura. La nuova fattispecie di "Impiego di minori nell'accattonaggio" è inserita fra i delitti per i quali il procuratore della Repubblica deve dare comunicazione al tribunale per i minorenni.

Aggravanti a tutela dei minori (articolo 3, comma 20). Maggiore tutela per i minori attraverso la previsione di specifiche aggravanti per reati commessi all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione.

Aggravanti per mutilazione dei genitali femminili (articolo 3, comma 59). Fra le aggravanti previste dall'articolo 585 (Circostanze aggravanti) del codice penale viene introdotta quella legata alla mutilazione dei genitali femminili (articolo 583-bis del codice penale). Inserita anche una ulteriore aggravante se il fatto è commesso da persona travisata o da più persone riunite.

Arresto obbligatorio in fragranza per furto aggravato (articolo 3, comma 25). Nuove ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza per furto aggravato: le ipotesi riguardano le circostanze aggravanti in cui il colpevole porti indosso armi o narcotici, senza farne uso o se il fatto è commesso da tre o più persone, o anche da una sola, che simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio.

Attenuanti legate a reati pedopornografici, di riduzione in schiavitù, legati alla tratta di persone (articolo 3, comma 56). Nei casi previsti dagli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù), 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile), 600-quater (Detenzione di materiale pornografico), 600-quinquies (Turismo volto allo sfruttamento della prostituzione minorile), 600-sexies (Circostanze aggravanti e attenuanti), 600-septies (Confisca e pene accessorie), 601 (Tratta di persone), 602 (Acquisto e alienazione di schiavi) e sesto comma dell'articolo 416 (Attenuanti per associazione a delinquere) le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l'autorità di polizia o giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e la cattura di uno o più autori di reati o per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

Atti osceni (articolo 3, comma 22). Modifiche all'articolo 527 del codice penale in tema di atti osceni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di un luogo abitualmente frequentato da minori, laddove ciò comporti il pericolo che essi vi assistano.

Bombolette spray (articolo 3, comma 4). Viene introdotto un nuovo illecito amministrativo che consiste nella vendita a minori di bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili punito con sanzione amministrativa fino a 1.000 euro.

Ciclomotori (articolo 3, comma 49). Fino al 30 settembre 2009 i requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale.

Confisca amministrativa dei veicoli (articolo 3, comma 47). È sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di chi ha falsificato o contraffatto i documenti assicurativi è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno.

Danneggiamento aggravato di writers e graffitari (articolo 3, comma 2). Disposizioni per la repressione del fenomeno dei cosiddetti writers o graffitari, autori di murales e scritte su muri di edifici pubblici e privati, su autobus, treni e, in generale, su beni mobili e immobili altrui. Aggravante del reato al caso in cui siano danneggiati immobili dove sono in corso o risultano ultimati lavori di costruzione, ristrutturazione, recupero, risanamento. Nei casi di danneggiamento aggravato la concessione della sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, o, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Decoro delle pubbliche vie (articolo 3, comma 6). Norme per il decoro delle pubbliche vie: le sanzioni amministrative pecuniarie dettate da regolamenti e ordinanze comunali "per chiunque insozzi le pubbliche vie" non possano essere inferiori a 500 euro.

Decoro delle strade, stop a chi getta rifiuti dai veicoli (articolo 3, comma 14). La norma introduce l'articolo 34-bis nel Codice della strada: arriva un nuovo illecito amministrativo che consiste nello sporcare (la norma precisa "insozzare") le strade pubbliche gettando rifiuti o altri oggetti dai veicoli sia in sosta che in movimento. L'illecito è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro.

Deturpamento e imbrattamento (articolo 3, commi da 3 a 5). Viene graduata l'entità della pena in relazione all'oggetto del deturpamento-imbrattamento (beni mobili, immobili o o mezzi di trasporto, cose d'interesse storico-artistico). Prevista una sanzione pecuniaria fino a 103 euro quando l'illecito è commesso sui beni mobili, con esclusione dei mezzi di trasporto. L'aggravante, che viene punita dalla nuova norma più severamente con la reclusione da uno a 6 mesi e la multa da 300 a 1.000 euro, anziché con le sanzioni stabilite per il danneggiamento semplice, si applica per il deturpamento o imbrattamento di (tutti i) beni immobili pubblici e privati (non solo, come attualmente, per quelli compresi nel perimetro dei centri storici) nonché su mezzi di trasporto pubblici o privati (auto, bus, treni). Aumenta la sanzione per l'illecito commesso su cose di interesse storico o artistico, ovunque ubicate (al momento punito a titolo di danneggiamento semplice) prevedendo la reclusione da 3 mesi a un anno unita alla multa da 1.000 a 3.000 euro. Nelle ipotesi di reiterazione del reato nelle forme aggravate la pena applicabile è la reclusione da 3 mesi a 2 anni e la multa fino a 10mila euro. Nelle stesse ipotesi aggravate è prevista la procedibilità d'ufficio. Viene introdotto un nuovo illecito amministrativo che consiste nella vendita a minori di bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili punito con sanzione amministrativa fino a 1.000 euro. La competenza del giudice di pace sul reato di imbrattamento e deturpamento sussiste nelle sole ipotesi "semplici", mentre nelle ipotesi aggravate, la competenza è del tribunale.

Divieto di possesso di armi a modesta capacità offensiva (articolo 3, comma 33). Integrati i divieti di possesso e utilizzo di determinati beni nei confronti di persone condannate per reati non colposi e che hanno ricevuto il cosiddetto avviso orale del questore. Il questore può inibire a questi soggetti anche il possesso di armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi - comprese le armi-giocattolo - spray urticanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme.

Fondo contro l'incidentalità notturna (articolo 3, commi 54 e 55). L'ammenda prevista per chi guida in stato di ebbrezza è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle 7. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante della guida di notte non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità risultante dall'aumento conseguente all'aggravante di reato commesso dopo le 22 e prima delle 7. Una quota del 20% dell'ammenda irrogata con sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante è destinata al Fondo contro l'incidentalità notturna. L'ammenda prevista per la guida in stato di alterazione psico-fisica per effetto di stupefacenti è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle 7, come le sanzioni pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176 commi 19 e 20, 178 sono aumentare di un terzo quando la violazione è commessa dopo le 22 o prima delle 7. Questo incremento della sanzione è destinato ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna.

Furto, aggravanti (articolo 3, comma 26). Introdotte aggravanti del delitto di furto, se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto o nei confronti di una persona che si stia prelevando o abbia prelevato denaro in istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti a prelievo di denaro.

Guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (articolo 3, commi 45 e 46). Modificata la disposizione che prevede sanzioni per i conducenti il cui tasso alcolemico sia risultato superiore a 1,5 grammi per litro. Oltre all'arresto (da tre mesi a un anno) e all'ammenda (da euro 1.500 a euro 6.000) è già prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La nuova disposizione inserisce un raddoppio della durata di tale sospensione della patente nel caso in cui il veicolo con il quale è stata commesso il reato appartenga a persona estranea al reato stesso. Il raddoppio della sospensione della patente opera anche in caso di guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti.

Guida sotto l'effetto di stupefacenti (articolo 3, commi 50 e 51). Prolungato fino a tre anni (ora un anno) il termine di possibile sospensione della patente di guida o di ogni altro titolo di abilitazione alla guida in caso di illecita detenzione di stupefacenti. Viene prolungato fino a quattro anni (al posto degli attuali due) la durata massima della misura di sicurezza del divieto di guidare veicoli a motore in caso di illecita detenzione di stupefacenti ritenuta pericolosa per la sicurezza pubblica.

Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (articolo 3, comma 21). Reclusione fino a 3 anni e multa da 103 a 1.032 euro per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Stessa pena a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice relativo all'affidamento di minori o di altre persone incapaci, a misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito. Reclusione fino a un anno e multa da 309 euro per chi sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento o a sequestro giudiziario o conservativo. Reclusione da 2 mesi a 2 anni e multa da 30 a 209 euro se il fatto è commesso dai proprietari su una cosa affidata loro in custodia e reclusione da 4 mesi a 3 anni e multa da 51 a 516 euro se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa. Punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a 516 euro il custode di cosa sottoposta a sequestro o pignoramento che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio.

Occupazione di suolo pubblico (articolo 3, commi da 16 a 18). Nuovi poteri dei sindaci (per le strade urbane) e dei prefetti (per le strade extraurbane) in materia di occupazione abusiva del suolo pubblico. I poteri sono esercitabili in presenza di occupazione illecita che integri il reato di Invasione di terreni o edifici o che integri l'illecito amministrativo di Occupazione della sede stradale. Sindaco e prefetto possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, poi, alle prescrizione di cui sopra si accompagna la chiusura dell'esercizio fino al pieno ripristino dei luoghi e al pagamento delle spese o alla prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni. I nuovi poteri di ripristino autoritativo sono utilizzabili anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio. Se si tratta di occupazione abusiva a fine di commercio, prevista la trasmissione del verbale di accertamento, da parte dell'ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio per la verifica di eventuali violazioni tributarie.

Patente di guida (articolo 3, comma 48). Nel nuovo codice della strada viene inserito un articolo, il 219-bis, su ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida. Quando è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente e la violazione è commessa da un conducente munito i certificato di idoneità alla guida, le sanzioni amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneità alla guida. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative. Se il conducente è persona munita di patente di guida sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente, anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida. In questi casi si applicano le disposizioni sulla patente a punti. La revisione della patente è sempre disposta per il conducente minore di 18 anni che sia autore materiale di una violazione da cui consegue la sospensione della patente o la decurtazione di 5 punti dalla patente.

Patente di guida, requisiti morali (articolo 3, commi 52 e 53). Il provvedimento introduce nel Nuovo codice della strada l'articolo 120 che tratta dei requisiti morali per il rilascio dei titoli abilitativi alla guida. Non possono conseguire la patente di guida, il certificato professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, salvo provvedimenti riabilitativi, i delinquenti abituali, professionali o per tendenza; le persone che sono o sono state sottoposte a misure di sicurezza personali; le persone che sono o sono state sottoposte alle misure di prevenzione previste dalla legge 1423/1956 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità"), ad accezione dell'allontanamento da un comune con foglio di via obbligatorio; le persone che sono o sono state sottoposte alle misure di prevenzione previste dalla legge 575/1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), le persone condannate per i reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; per i soggetti destinatari del divieto di conseguire la patente, per un periodo compreso tra un mese e un anno, previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del Dpr 309/1990. Revoca dei titoli di guida da parte del prefetto in caso non si abbiano più i requisiti morali per condurre un veicolo: la revoca non può essere disposta decorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione o dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati descritti sopra. La persona alla quale è stata revocata la patente non può conseguirla prima di 3 anni. Possibile il ricorso al ministro dell'Interno contro la revoca o il diniego della patente (decisione entro 60 giorni). Un decreto Interno e Infrastrutture, da emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, individuerà le modalità necessarie per l'adeguamento del collegamento telematico tra il sistema del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie. Collegamento che dovrà consentire la trasmissione delle informazioni necessarie per impedire il rilascio o effettuare la revoca dei titoli abilitativi alla guida. Sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a 3mila euro chiunque rilascia titoli abilitativi alla guida a soggetti che si trovano che non hanno i requisiti morali o prima che sia trascorso il termine di tre anni da un provvedimento di revoca. Divieto di guidare veicoli di potenza superiore, riferita alla tara, a 50 kwt per tre anni dal rilascio della patente di guida nei confronti delle persone che sono state sottoposte alla sanzione amministrativa consistente nel divieto di conseguire la patente per un periodo compreso tra un mese e un anno.

Pene pecuniarie (articolo 3, commi da 60 a 66). Rivalutazione dell'entità delle pene pecuniarie previste dal codice penale e dalla legge 689/1981, sul sistema sanzionatorio amministrativo. Delega al governo per l'adeguamento complessivo di tutte le multe, ammende e sanzioni amministrative.

Porto illegale di armi (articolo 3, commi 30 e 31). Modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti per il reato di porto illegale di armi o parti di esse, munizioni, esplosivi, aggressivi chimici e congegni micidiali. Si prevede che, salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena sia aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso: da persone travisate o da più persone riunite; all'interno o le immediate vicinanze di scuole per l'infanzia e istituti di istruzione e formazione di ogni ordine e grado; di notte, nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto. Stesse aggravanti per il reato di porto di armi o di altri oggetti atti a offendere.

Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada (articolo 3, commi 57 e 58). Parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada è destinata all'assistenza e previdenza del personale della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, proporzionalmente all'entità dell'ammontare delle violazioni accertate da tali Corpi.

Rapina, aggravanti (articolo 3, comma 26). Introdotte tre nuove circostanze aggravanti del delitto di rapina, se il fatto è commesso in edifici o altri luoghi destinati a privata dimora o pertinenze di essa, all'interno di mezzi di pubblico trasporto, nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire o che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.

Registro nazionale persone senza fissa dimora (articolo 3, commi 38 e 39). Istituito presso il ministero dell'Interno il registro nazionale delle persone senza fissa dimora, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Le modalità di funzionamento sono rimesse a un decreto del ministro dell'Interno, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di in esame. Introdotto l'obbligo per le persone senza fissa dimora, che chiedono l'iscrizione nel comune ove hanno stabilito il proprio domicilio, di fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari ai fini dell'accertamento dell'effettiva sussistenza del domicilio. La persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune ove ha il domicilio, e in mancanza di questo, nel comune di nascita.

Responsabilità delle persone maggiorenni nei delitti commessi dai minori (articolo 3, comma 15). Modificato il regime delle circostanze aggravanti applicabili in caso di concorso nel reato, con l'intento di aggravare la pena applicabile al correo maggiorenne: aggravanti anche nei confronti delle persone maggiorenni che concorrono nel reato con un minore di anni 18 o con una persona in stato di infermità o di deficienza psichica (e dunque non solo nei confronti di chi li determini a commettere il reato o se ne sia avvalso, come è attualmente previsto).

Riciclaggio dei proventi di attività criminose (articolo 3, comma 37). Modificate alcune disposizioni del decreto legislativo 231/2007 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione). Estensione all'Unità di informazione finanziaria e al personale addetto della limitazione di responsabilità prevista dall'articolo 24, comma 6-bis, della legge 262/2005 a favore di Banca d'Italia, Consob, Isvap, Covip, Autorità garante della concorrenza e del mercato e dei loro dipendenti. Dunque, nell'esercizio delle proprie funzioni anche la Uif e il personale addetto risponderanno solo dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave. Eliminato l'obbligo per la Uif di comunicare al segnalante, qualora ciò non rechi pregiudizio per l'esito delle indagini, l'inoltro della segnalazione agli organi investigativi (Dia e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza). Rimane soltanto l'obbligo da parte per Uif di comunicare l'avvenuta archiviazione direttamente al segnalante o tramite gli ordini professionali. Estesa la sanzione amministrativa pecuniaria (da 10mila euro a 200mila euro) anche alle violazioni delle disposizioni richiamate o adottate ai sensi dell'articolo 37, commi 7 e 8, del medesimo decreto legislativo (in materia, rispettivamente, di tenuta dell'archivio unico informatico e di modalità di registrazione di alcune categorie di intermediari finanziari). Novità anche in materia di contrasto al riciclaggio, prevedendo che la cancellazione degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria per gravi violazioni degli obblighi imposti dal decreto legislativo opererà quale che sia l'elenco in cui essi sono iscritti.

Ronde di volontari (articolo 3, commi da 40 a 44). I sindaci possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati per segnalare alle forze di polizia eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana o situazioni di disagio sociale. Le associazioni dovranno essere iscritte in un elenco tenuto dal prefetto, previa verifica dei requisiti necessari. Il prefetto dovrà anche effettuare un monitoraggio, informando dei risultati il comitato provinciale. Tra le associazioni iscritte negli elenchi i sindaci dovranno avvalersi, in via prioritaria, di quelle costituite da appartenenti in congedo alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da queste sono iscritte negli elenchi solo se non risultano destinatarie di risorse economiche a carico della finanza pubblica. Un decreto Interno, da varare in 60 giorni, fisserà i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e disciplinerà le modalità di tenuta degli elenchi.

Sequestro di persona e sottrazione di persone incapaci (articolo 3, comma 29). Inasprimento della pena per sequestro di persona se il fatto è commesso in danno di un minore: reclusione da tre a dodici anni. La pena è ulteriormente aumentata (reclusione da tre a quindici anni) se il fatto è commesso: in danno di un ascendente, discendente o coniuge o da pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti le sue funzioni: se si tratta di minore di quattordici anni; se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero. Nel libro II, titolo XI (Delitti contro la famiglia), capo IV (Delitti contro l'assistenza familiare), è inserita una nuova fattispecie di reato, la "Sottrazione e trattenimento di minore all'estero": prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per chi sottrae un minore al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della potestà genitoriale, c'è la reclusione da uno a quattro anni (da sei mesi a tre anni se il minore ha compiuto quattordici anni). Se i fatti sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori.

Servizi di controllo per le attività di intrattenimento e di spettacolo (articolo 3, commi da 7 a 13). Regolamentazione per il personale di controllo per le attività di intrattenimento e di spettacolo, che dovrà essere iscritto in un elenco ad hoc, tenuto anche in forma telematica dal prefetto territorialmente competente. È vietato l'uso di armi o di oggetti atti a offendere. No anche a qualsiasi strumento di coazione fisica. Un decreto Interno, da emanare entro 60 giorni, fisserà i requisiti per l'iscrizione. Sarà poi compito del prefetto cancellare gli addetti che non risultino più in possesso dei requisiti richiesti. Chi già svolge tali attività sarà iscritto nell'elenco a patto che abbia i requisiti richiesti. Sanzioni da 1.500 a 5mila euro per chi svolge servizi in difformità e per chi impiega soggetti non iscritti all'elenco.

Terrorismo, sospensione cautelare dell'attività o scioglimento di associazioni, organizzazioni, movimenti o gruppi (articolo 3, commi da 34 a 36). Sospensione cautelare dell'attività o scioglimento di associazioni, organizzazioni, movimenti o gruppi comunque denominati, la cui azione si ritiene possa favorire la commissione di reati di terrorismo, anche internazionale. La richiesta di sospensione cautelativa dell'attività di queste associazioni si presenta al giudice competente per il procedimento per il reato di terrorismo. La sospensione è concessa dal giudice entro 10 giorni dalla richiesta, se risulti suffragata da "concreti e specifici elementi". L'eventuale ricorso non sospende il provvedimento impugnato. Il provvedimento può essere revocato in ogni momento, se vengono meno i presupposti che lo hanno causato. Quando viene accertata con sentenza irrevocabile l'attività di favoreggiamento dei reati di terrorismo, il ministro dell'Interno dispone con decreto lo scioglimento delle associazioni. Se i beni dell'associazione non sono stati confiscati con la sentenza di condanna, la misura può essere adottata con lo stesso decreto di scioglimento.

Spray al peperoncino (articolo 3, comma 32). Il ministro dell'Interno ha il compito di definire entro 60 giorni le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa, come gli spray al peperoncino, che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum (olio di peperoncino), che non abbiano l'attitudine a recare offesa alla persona.

Truffa, aggravante (articolo 3, comma 28). Introdotta una nuova circostanza aggravante del delitto di truffa, se il fatto è commesso in presenza della circostanza aggravante comune della cosiddetta minorata difesa, ossia "l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa".

Tutela penale dei disabili (articolo 3, comma 1). Ampliata la tutela penale prevista dall'ordinamento per i disabili, intervenendo sulla circostanza aggravante prevista dall'articolo 36, comma 1, della legge 104/1992. In pratica si estende l'ambito di applicazione dell'aggravante anche a tutti gli altri delitti non colposi previsti dal Titolo XIII del Libro II codice penale, ossia a tutti i delitti contro il patrimonio. Sostituito il riferimento alla "persona handicappata" con "persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale".

Violazione di domicilio (articolo 22, commi 24 e 25). Minimo edittale di sei mesi per la pena della reclusione in caso di violazione di domicilio (attualmente è prevista solo la pena massima di 3 anni). Introdotta tra le ipotesi di arresto facoltativo in flagranza il delitto di violazione di domicilio.

Violenza sessuale, aggravanti (articolo 22, comma 23). Modificato l'articolo 609-ter del codice penale, intervenendo sulla disciplina delle aggravanti previste per il delitto di violenza sessuale. Viene introdotta una ulteriore aggravante per l'ipotesi in cui la violenza sessuale sia commessa all'interno o nelle immediate vicinanze della scuola (istituto d'istruzione o di formazione) frequentata dalla vittima.
14 maggio 2009

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