Friday, 15 May 2009

Immigrazione, dalla "patente a punti" per gli stranieri al reato di clandestinità

Immigrazione, dalla "patente a punti" per gli stranieri al reato di clandestinità - Il Sole 24 ORE

di Nicoletta Cottone

Patente a punti per gli immigrati, contributo pet il permesso di soggiorno, introduzione del reato di clandestinità. Sono alcune delle misure di contrasto all'immigrazione clandestina raggruppate nel primo articolo del ddl sicurezza, introdotto dal primo maxiemendamento del governo, diviso in 32 commi e 4 tabelle. Oltre all'introduzione del reato di clandestinità, punito con un'ammenda da 5mila a 10mila euro, arriva un contributo di 200 euro per la richiesta di cittadinanza da parte di stranieri, mentre per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno è previsto un contributo da un minimo di 80 a un massimo di 200 euro. Arriva anche una stretta sui matrimoni di comodo e sul money transfer. Fra le novità viene istituito un accordo di integrazione, che il cittadino straniero deve obbligatoriamente sottoscrivere per il rilascio del permesso di soggiorno. È una sorta di "patente a punti" per l'immigrato, racchiusa nell'accordo di integrazione: ci sono dei crediti, conseguibili nell'arco di validità del titolo di soggiorno richiesto. La perdita dei crediti comporta la revoca del titolo di soggiorno. Rischia, poi, da 3 a 6 mesi di reclusione chiunque per trarne ingiusto profitto, affitti un immobile a uno straniero senza permesso di soggiorno.

Torna il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, abrogato dalla legge 205/1990, con pene fino a 3 anni di reclusione per chi in un luogo pubblico, offenda l'onore e il prestigio di un pubblico ufficiale. E, ancora, divieto di ricongiungimento familiare per gli extraeuropei bigami che chiedono l'ingresso della seconda moglie. Novità per gli studenti stranieri che hanno conseguito in Italia un dottorato o un master universitario: potranno iscriversi per 12 mesi nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro e chiedere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Ecco, in sintesi, l'abc delle novità in tema di immigrazione.

Accordo di integrazione (articolo 1, comma 25). Viene istituito l'accordo di integrazione, che deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal cittadino straniero per il rilascio del permesso di soggiorno: è articolato su crediti, conseguibili per specifici obiettivi di integrazione in tutto l'arco temporale di validità del titolo di soggiorno richiesto. Un regolamento governativo entro 180 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, su proposta del Presidente del Consiglio e del ministro dell'interno, di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il ministro della salute e delle politiche sociali, definirà criteri e procedure per la sottoscrizione dell'accordo. La perdita dei crediti comporta la revoca del titolo di soggiorno e l'espulsione da parte del questore con accompagnamento alle frontiere da parte della forza pubblica. Non sono soggetti alla revoca del permesso e all'espulsione gli stranieri in Italia per asilo politico, protezione sussidiaria, motivi umanitari, motivi familiari, con permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, titolari di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino Ue e stranieri titolari di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento.

Aggravante di clandestinità (articolo 1, comma 1). Norma interpretativa introdotta al Senato. La cosiddetta aggravante di clandestinità (circostanza che il colpevole abbia commesso il reato mentre si trovava illegalmente in Italia) si applica solo agli extracomunitari e agli apolidi.

Aggravante minorata difesa (articolo 1, comma 7). Modificata la circostanza aggravante comune, la cosiddetta minorata difesa, con la finalità di ampliare gli strumenti di tutela anche in riferimento all'età della vittima. In particolare, viene precisato che l'ipotesi di "minorata difesa" può configurarsi anche nel caso in cui l'autore del reato abbia profittato dell'età della persona che ha subito il danno.

Alloggi per stranieri (articolo 1, comma 14). La disposizione prevede che è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni chiunque, a titolo oneroso, per trarre ingiusto profitto, dà alloggio o cede in locazione un immobile a uno straniero senza permesso di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione.

Anagrafe, iscrizione e variazione (articolo 1, commi 18 e 19). L'iscrizione anagrafica e le relative richieste di variazione possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente vuole fissare la propria residenza. Modificate le caratteristiche dell'alloggio di cui deve dimostrare la disponibilità lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare.

Associazione a delinquere (articolo 1, comma 7). Intervento sulla disciplina del reato di associazione per delinquere (articolo 416 del codice penale), per novellare l'ipotesi aggravata prevista dal comma 6 (in base alla quale la pena è della reclusione da cinque a quindici anni per i promotori dell'associazione; da quattro a nove anni per i meri partecipanti). Introdotte le aggravanti per il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina compiuto con particolari modalità.
Assunzione di stranieri fuori quota (articolo 1, comma 22, lettera o). Per i lavoratori "fuori quota", ossia ulteriori rispetto al contingente stabilito con il decreto flussi annuale, la richiesta di nullaosta al lavoro viene sostituita da una semplice comunicazione da parte del datore di lavoro per alcune categorie di lavoratori (dirigenti o personale altamente specializzato, professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico, lavoratori alle dipendenze di soggetti che operano nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici.

Cancellazione anagrafica dello straniero (articolo 1, comma 28). Per i cittadini stranieri la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente avviene per irreperibilità accertata, o per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale nel comune, trascorsi sei mesi (e non più un anno) dalla scadenza del permesso o della carta di soggiorno.

Cittadinanza, contributo (articolo 1, comma 12). Contributo di 200 euro per istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza. Metà del gettito è destinato al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione, l'altra alla copertura degli oneri per le attività istruttorie del Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza.

Cittadinanza italiana per matrimonio (articolo 1, comma 11). Viene riscritto l'articolo 5 della legge 91/1992 relativo all'ottenimento della cittadinanza per matrimonio o concessione. La norma prevede che il coniuge straniero o apolide di un cittadino italiano possa acquistare la cittadinanza italiana dopo 2 anni di residenza in Italia dopo 3 dalla data del matrimonio se residente all'estero (a meno di separazione, annullamento o divorzio). I termini sono dimezzati in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Competenza penale del giudice di pace (articolo 1, comma 17). Il giudice di pace attrae alla sua competenza i procedimenti relativi all'ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, ovvero il nuovo reato contravvenzionale di clandestinità. Introduzione di un nuovo modello di procedimento davanti al giudice di pace in due versioni: ordinaria e abbreviata. La polizia giudiziaria può chiedere al Pm l'autorizzazione a presentare immediatamente davanti al giudice di pace l'imputato in presenza delle seguenti condizioni: flagranza di reato (o una sua prova evidente) e il reato sia perseguibile d'ufficio. Il pubblico ministero ha tre alternative: chiedere l'archiviazione; autorizzare, entro 15 giorni, la presentazione immediata dell'imputato davanti al giudice di pace nominando, se necessario, un difensore d'ufficio; esprimere parere contrario alla richiesta di giudizio immediato nel caso di richiesta manifestamente infondata, carente nei presupposti o presentata davanti a giudice non competente per territorio.

Copertura finanziaria (articolo 1, commi da 30 a 32). Quantificati gli oneri legati al provvedimento e disposta la relativa copertura finanziaria.

Espulsione dello straniero a titolo di misura di sicurezza (articolo 1, commi da 2 a 4). Abrogazioni al codice penale e inserimento nel codice di procedura penale di due nuove disposizioni sulle modalità di espulsione di extracomunitari, apolidi e cittadini di uno Stato membro. Il nuovo articolo 183-bis è relativo all'esecuzione dell'espulsione degli extracomunitari e degli apolidi da parte del questore, mentre l'art. 183-ter riguarda l'analoga esecuzione dell'allontanamento di cittadini di Paesi membri della Ue. È confermata la modalità dell'esecuzione a opera del questore mediante accompagnamento alla frontiera.

Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (articolo 1, commi 26 e 27). Ridefinito il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina attraverso una più analitica specificazione della condotta. Oltre al compimento di «atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato od in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente», contempla anche la condotta di chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni recate dal medesimo testo unico dell'immigrazione. Confermata la reclusione da 1 a 5 anni, la pena pecuniaria viene fissata in 15mila euro per ogni clandestino di cui si sia favorita l'immigrazione (eliminata ogni valutazione discrezionale da parte del giudice). Previste una serie di circostanza aggravanti. In alcuni casi obbligatorio l'arresto in flagranza. Sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche in caso di patteggiamento. Le indagini preliminari in tema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina possono durare fino a due anni. Previsto anche un prolungamento della durata massima della custodia cautelare.

Matrimonio dello straniero (articolo 1, comma 15). Lo straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia deve esibire, oltre al nulla osta dell'autorità competente nel proprio paese, un documento che attesti la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.

Money transfer (articolo 1, commi 20 e 21). Gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (money transfer) sono obbligati ad acquisire e conservare per 10 anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario. Il mancato rispetto della disposizione è sanzionato con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria.

Oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 1, commi da 8 a 10). Viene reintrodotto il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, abrogato dalla legge 205/1990. Prevista la reclusione fino a 3 anni per chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offenda l'onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni. Previsto un aumento di pena se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Prevista la non punibilità dell'autore dell'illecito se la verità del fatto attribuito è provata o se per tale fatto il pubblico ufficiale è condannato. Il reato è estinto se l'imputato prima del giudizio ripara interamente al danno mediante risarcimento. Previste cause di non punibilità se l'incaricato di un pubblico servizio abbia ecceduto i limiti delle sue attribuzioni con atti arbitrari.

Permesso di soggiorno ed espulsione (articolo 1, commi da 22 a 24). Più restrittive le condizioni di ingresso dello straniero. La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta a un contributo da fissare con decreto Economia da un minimo di 80 a un massimo di 200 euro. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere chiesto dallo straniero al questore almeno 60 giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica della condizioni previste per il rilascio. È punito con la reclusione da uno a 6 anni la contraffazione o l'alterazione dei documenti su visto d'ingresso, permesso di soggiorno, contratto di soggiorno. Modificata la contestata norma sui presidi-spia: non c'è obbligo di presentare il permesso di soggiorno, oltre che per l'accesso alle cure sanitarie per gli stranieri non iscritti al Ssn, anche per le prestazioni scolastiche obbligatorie. Aumenta la pena per la mancata ottemperanza all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato: previsto l'arresto fino a un anno e un'ammenda fino a 2mila euro invece che arresto fino a sei mesi e ammenda fino a 800mila vecchie lire). Il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, di un test di conoscenza della lingua italiana. Riformulazione dei reati legati all'inottemperenza all'espulsione. Istituito un fondo rimpatri presso il ministero dell'Interno.

Reato di clandestinità (articolo 1, comma 16). Viene introdotto il reato di clandestinità: chi fa ingresso o si intrattiene in Italia in violazione del testo unico sull'immigrazione è punito con un'ammenda da 5mila a 10mila euro. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato per il reato di clandestinità non è richiesto il rilascio del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato l'avvenuta esecuzione dell'espulsione o del respingimento con accompagnamento alla frontiera. Il giudice pronuncia la sentenza di non luogo a procedere. In caso di presentazione di domanda di protezione internazionale il procedimento è sospeso. In caso di condanna per il reato di ingresso e soggiorno illegale in Italia c'è la facoltà di sostituire la pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a 5 anni.

Ricongiungimenti familiari e minori (articolo 1, comma 22, lettere p, q, r ed s). Divieto di ricongiungimento quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale che abbia altro coniuge già presente nel territorio nazionale. Per il ricongiungimento del genitore naturale al figlio minore soggiornante in Italia si stabilisce che il minore deve essere regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore. Il nulla osta al ricongiungimento familiare deve essere rilasciato dalla prefettura entro 180 giorni dalla richiesta. Il rilascio del permesso di soggiorno ai minori non accompagnati al compimento della maggiore età: per avere diritto al permesso di soggiorno devono risultare affidati a una famiglia o sottoposti a tutela.

Rifugiati (articolo 1, comma 13). Modificata la procedura di ricorso giurisdizionale contro le decisioni sulle domande disciplina di riconoscimento dello status di rifugiato. In particolare la notifica del ricorso e della data dell'udienza sono oggi comunicati dal tribunale alle commissioni territoriale o nazionale, a seconda del tipo di ricorso; la modifica dispone che siano notificati al ministero dell'Interno presso le commissioni territoriali o nazionali. Si prevede la partecipazione al giudizio, solo in primo grado, del ministero dell'Interno, attraverso un rappresentante designato dalla Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l'atto impugnato. In questo caso si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile. Anche la sentenza è notificata al ministero dell'Interno tramite le commissioni. Il ministero dell'Interno può presentare ricorso avverso la sentenza (ora la facoltà è riservata solamente al ricorrente e al pubblico ministero).

Rimpatrio assistito di minore cittadino Ue (articolo 1, comma 29). Le disposizioni relative al rimpatrio assistito possono essere estese anche ai minori cittadini dell'Unione europea non accompagnati che esercitano la prostituzione. La procedura deve essere applicata nell'interesse del minore e secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo. Le procedure di rimpatrio sono disposte nei limiti delle risorse assegnate annualmente al Fondo nazionale per le politiche migratorie.

Ritrattazione (articolo 1, comma 6). Modifiche all'articolo 376 del codice penale in materia di ritrattazione. La norma prevede attualmente che la ritrattazione del falso in relazione ai reati di false informazioni al Pm, false dichiarazioni al difensore, falsa testimonianza e falsa perizia o interpretazione esclude la punibilità del colpevole quando avvenga entro la chiusura del dibattimento. L'elenco di questi reati viene integrato comprendendovi anche il favoreggiamento personale (articolo 378 codice penale) limitatamente alle ipotesi di estorsione (articolo 629 codice penale). La norma mira a escludere la responsabilità penale delle vittime delle estorsioni in caso di ripensamento.

Studenti stranieri (articolo 1, comma 22, lettera n). Gli studenti stranieri che hanno conseguito in Italia il dottorato o il master universitario hanno la possibilità di iscriversi, per 12 mesi, all'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro per al massimo 12 mesi. Possono anche chiedere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
14 maggio 2009

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