ASGI
19.05.2009
Il Magistrato di sorveglianza di Padova esclude che si possa applicare l’espulsione quale misura alternativa alla detenzione nei confronti di un cittadino marocchino che ha contratto matrimonio con una cittadina polacca residente in Italia e che dunque può vantare un diritto di soggiorno sulla base della normativa di recepimento della direttiva europea in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari e loro famigliari.
Il cittadino extracomunitario condannato non può essere soggetto alla misura di espulsione alternativa alla detenzione, prevista dall'art. 16 c. 5 T.U. immigrazione per gli immigrati irregolari che devono scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore ai due anni, qualora contragga matrimonio con una cittadina comunitaria residente in Italia, in quanto da ciò deriva il diritto al soggiorno nello Stato previsto ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b del d.lgs. n. 30/2007. In questo direzione si è espresso il Magistrato di sorveglianza di Padova in relazione al caso di un cittadino marocchino detenuto in carcere a seguito di condanna penale, che ha contratto matrimonio con una cittadina polacca dalla quale ha avuto un figlio.
Decisione del Magistrato di sorveglianza di Padova, dd. sconosciuta, (espulsione come misura alternativa alla detenzione, famigliare di cittadino comunitario)
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