Monday, 18 May 2009

Il nuovo reato di clandestinità e l’obbligo al rapporto

Il nuovo reato di clandestinità e l’obbligo al rapporto
di Renato Amoroso

L’ordinamento penale conosce già i reati di omesso rapporto (art. 361 c.p.) e di omesso referto (art. 365 c.p.)

In entrambi i casi viene punita la omissione della denuncia di fatti che costituiscano reati perseguibili d’ufficio. La nuova figura di reato, di cui si prefigura l’introduzione dopo l’approvazione del disegno di legge in data 5 febbraio 2009 da parte del Senato, è da collocare sicuramente fra i reati perseguibili d’ufficio.

La competenza a giudicare è attribuita al Giudice di Pace e il rito con il quale saranno celebrati i relativi processi è assai analogo al rito direttissimo, che prevede la presentazione direttamente dinanzi al Giudice dell’imputato e di tutti gli atti istruttori necessari.

In tempi assai recenti si è lungamente discusso della legittimità dell’obbligo imposto ai sanitari, prima, ed agli insegnanti, poi, di denunciare le persone prive di permesso di soggiorno, cioè di clandestini a tutti gli effetti, secondo la nuova norma che si vorrebbe introdurre.

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